In una recente risposta ad un interpello (n. 230 del 1.3.2023), l’Agenzia delle Entrate riporta l’attenzione sull’obbligo di iscrizione al VIES dei cessionari nell’ambito delle cessioni intracomunitarie
In particolare se l’acquirente intracomunitario non ha comunicato al fornitore nazionale un numero di identificazione valido iscritto alla banca dati VIES (Sistema elettronico di scambio di dati sull’IVA) al momento della cessione, l’operazione non può beneficiare del regime di non imponibilità ex art. 41 DL 331/1993. Di conseguenza la cessione è soggetta ad imposta in Italia con applicazione dell’aliquota interna prevista in relazione alla tipologia di bene ceduto.
Risulta dunque sostanziale e imprescindibile la verifica dell’iscrizione al VIES del cliente intracomunitario al momento dell’effettuazione dell’operazione.
In assenza di tale requisito, l’operazione fatturata in regime di non imponibilità, verrebbe contestata, con richiesta di versamento dell’Iva omessa, oltre a sanzioni e interessi.
Vale la pena ricordare che l’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico esteso dal 1.7.2022 anche alle operazioni con l’estero, consegna nelle mani dell’Agenzia delle Entrate i dati necessari per effettuare (ed eventualmente contestare) in modo “automatizzato” la verifica del rispetto di tale requisito, isolando nelle fatture transitate dallo SDI tutte quelle emesse con codice destinatario “XXXXXXX” e codice natura N3.2.
Si raccomanda pertanto di porre la massima attenzione.
A cura di STUDIO DOTT. RIGHETTI & ASSOCIATI