Dichiarazione doganale di importazione - ImportDesk

Dichiarazione doganale di importazione

Dichiarazione doganale di importazione

Allineamento dei sistemi informativi doganali comunitari: dichiarazione doganale di importazione

In linea con il generale processo di digitalizzazione della documentazione e di allineamento dei sistemi informativi doganali comunitari, le dichiarazioni doganali (formulario D.A.U., Documento Amministrativo Unico) sono state sostituite dal nuovo modello di dati digitale denominato EUCDM (European Union Customs Data Model).

L’Agenzia delle Dogane con la Circolare n. 22/2022 “Reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all’importazione – indicazioni procedurali H1-H5” ha ufficializzato la sostituzione del “vecchio” D.A.U. con un documento in formato XML (tracciato “H” ex “IM”) in ossequio alla normativa unionale che non prevede l’utilizzo di formulari cartacei né per la presentazione della dichiarazione di importazione né per la stampa della medesima.

La nota “bolletta doganale” è stata sostituita dai seguenti tre prospetti che riportano, tra l’altro, l’indicazione del codice univoco MRN (Master Reference Number) in formato alfanumerico con codice a barre e QR-code:

  • Prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale reso contestualmente allo svincolo delle merci, che riporta in particolare i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, IVA e altri tributi) suddivisi per aliquote;
  • Prospetto sintetico della dichiarazione che riepiloga i dati principali (dati soggettivi, quantitativi e qualitativi, di scarico, informazioni sullo svincolo ecc.) ed è utile agli operatori per eseguire un ulteriore controllo dei dati;
  • Prospetto di svincolo delle merci che riporta oltre al citato codice MRN e al numero degli articoli, anche dettagli relativi al mezzo di trasporto, il numero identificativo del container e la targa e per ogni articolo, la massa lorda e data di svincolo per il riscontro dell’uscita delle merci dagli spazi doganali. Tale documento costituisce prova dell’assolvimento delle formalità doganali nel caso di controlli da parte degli organi preposti.
DICHIARAZIONE DOGANALE DI IMPORTAZIONE

Ai fini della detrazione dell’IVA sono richieste la condizione formale del possesso della bolletta doganale (oggi prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale) e l’avvenuta esigibilità dell’imposta.

Le bollette doganali (oggi prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale) sono soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto, nel senso che devono essere registrate nel registro IVA acquisti anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto a detrazione, diritto che ai sensi dell’articolo 19 del decreto IVA, sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Pertanto, la registrazione della bolletta (oggi prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale) deve in ogni caso essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno della sua ricezione.

L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 417/2022 non solo ha ribadito l’imprescindibilità di tali requisiti ma ha chiarito che per la detrazione dell’imposta pagata all’importazione, l’operatore potrà registrare i dati delle dichiarazioni doganali riepilogati nel prospetto di “Riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale di importazione” reperibile sul portale unico dell’Agenzia delle Dogane.

Infatti, a tal fine, la struttura del prospetto è stata predisposta dall’Agenzia delle Dogane di concerto con l’Agenzia delle Entrate e contiene le informazioni essenziali dell’operazione d’importazione realizzata tra cui il MRN, l’elenco delle fatture abbinate e il totale dell’IVA relativa.

Con l’Interpello citato, l’Agenzia delle Entrate precisa che non rileva invece la documentazione di cortesia eventualmente rilasciata dagli spedizionieri doganali il cui contenuto è rimesso alla mera discrezione dei singoli emittenti.

Dunque con l’entrata in vigore della riforma è diventato fondamentale disporre del prospetto di riepilogo che, in linea teorica, è scaricabile attraverso i servizi telematici delle Dogane.

Purtroppo, però, allo stato attuale questo può avvenire esclusivamente in modo puntuale solo avendo il numero di riferimento della dichiarazione doganale (MRN) oppure con riferimento all’ufficio doganale di importazione. Inoltre è possibile effettuare l’estrazione solo in relazione alle operazioni effettuate in un arco temporale massimo di tre giorni. Questa situazione rende difficile alle imprese disporre del prospetto, se non richiedendolo direttamente al dichiarante, con uno sforzo non coerente rispetto agli obiettivi correlati alla digitalizzazione del processo.

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